È costituita l'Associazione: "Il Coniglio Solidale"
Sito web: http://www.conigliosolidale.it
L'Associazione, apartitica e senza scopo di lucro, si propone di garantire in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale a norma dell'art.10 ,CO. 1 , D.LGS 460/1997 , in specifico: diffondere la conoscenza del coniglio (Oryctolagus cuniculus) in tutte le sue razze, come animale da compagnia, informando veterinari, società per la protezione degli animali, negozi di animali, allevatori e il pubblico sulla cura, salute, comportamento, necessità con materiale di provenienza affidabile; raccogliere fondi e donazioni per vaccinare, sterilizzare, alimentare e fornire alloggi, offrire cure mediche di emergenza per i conigli abbandonati e recuperati all'aperto, ospitati in canili/gattili, o che vengano affidati all'associazione da proprietari che vogliano liberarsene; cercare una sistemazione per i conigli affidati all'Associazione e, nel caso ciò non fosse possibile, di prendersi cura dell'animale permanentemente. I membri dell'Associazione provvederanno a controllare periodicamente lo stato di salute del coniglio adottato, riservandosi ogni diritto in caso di maltrattamento o cure inadeguate; individuare veterinari seriamente preparati su questi animali nel territorio italiano; segnalare negozi specializzati che abbiano cibo e accessori adatti al coniglio; collaborare con le iniziative di enti ed altre associazioni che perseguano scopi affini; creare interazione sociale con altre persone che condividano lo stesso interesse verso i conigli come pet; organizzare incontri e seminari.
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.
I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto è stato versato.
Il numero dei soci è illimitato. Si possono iscrivere tutti i cittadini Italiani o Stranieri che abbiano interesse allo sviluppo della conoscenza e della protezione dei conigli. Al momento dell'iscrizione gli aspiranti Soci dovranno compilare un'apposita domanda d'ammissione.
Possono essere ammessi, quali associati ordinari, anche i minori, dietro richiesta scritta dei soggetti che ne hanno la legale rappresentanza.
I membri singolarmente possono scegliere di affiliarsi o impegnarsi ad altre associazioni o gruppi politici, ma non in nome del Coniglio Solidale. Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1. indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza;
2. dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
È compito del legale rappresentante dell'associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo da lui delegato, anche verbalmente, valutare in merito all'accettazione o meno della domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione al libro soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio".
Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo, alla prima convocazione. Qualora si manifestino motivo di incompatibilità del nuovo socio con le finalità statutarie e con i regolamenti dell'Associazione, entro 30 giorni successivi all'iscrizione del socio stesso, il Consiglio Direttivo ha la possibilità di revocare tale iscrizione. In questo caso l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva l'assemblea dei soci alla prima convocazione. I soci, con la domanda d'iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione. I soci sono tenuti:
al pagamento all'atto della prima iscrizione o del rinnovo eventuale, di una quota sociale differenziata secondo la categoria di appartenenza, il cui ammontare potrà essere modificato di anno in anno, previa comunicazione a tutti i Soci nell'ultimo trimestre di ogni anno. La quota dei Soci già iscritti va versata entro il 30 aprile; in mancanza, l'associato non può esercitare il diritto di voto in assemblea, salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste per i casi di morosità. Poiché la tessera rimane valida un anno solare (dal 1 gennaio al 31 dicembre), i nuovi soci che invieranno la propria quota entro la fine di settembre saranno considerati iscritti per l'anno in corso; i nuovi soci che invieranno la propria quota dopo il 1 ottobre, saranno considerati iscritti per l'anno solare successivo. Gli associati onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota.
all'osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.
I Soci si dividono in:
1. Fondatori : partecipano alla costituzione dell'associazione;
2. Ordinari: contribuiscono alla realizzazione delle iniziative con la loro opera spontanea e gratuita;
3. Sostenitori: contribuiscono in misura maggiore alla realizzazione dell'iniziative con la propria opera spontanea e gratuita e con un versamento di una maggiore quota annuale;
4. Benefattori: contribuiscono con il versamento di una maggiore quota annuale;
5. Onorari: proposti dai fondatori per i loro titoli, riconoscimenti, cultura utilizzata per l'attività dell'Associazione.
Tutti gli iscritti hanno il diritto di partecipare all'Assemblea, con l'eccezione dei soci onorari. É garantito a tutti i soci il diritto di recedere dall'associazione, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che, in caso di accettazione, procederà alla ratifica. I soci sono espulsi o radiati per i seguenti motivi:
a. quando non ottemperino alle disposizioni del seguente statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
b. quando si rendono morosi nel pagamento della tessera o delle quote sociali senza giustificato motivo;
c. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione.
d. quando, con condotta pregiudizievole per l'immagine dell'associazione, ostacolino il perseguimento degli scopi della stessa.
Le espulsioni e le radiazioni verranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri. I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate alla prima assemblea dei soci. I soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria.
L’iscrizione non è trasmissibile a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi e né a causa di morte. L'Associazione è retta ed amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto da 5 (cinque) membri scelti tra gli associati ordinari o sostenitori, nominati dall'assemblea. Essi durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvedono a sostituirli e convocano l'Assemblea per la loro ratifica. In caso di mancata ratifica si procederà a nuove elezioni.
Qualora venga a mancare, per dimissioni, la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo decade dalle sue funzioni e deve procedersi alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
I membri del Consiglio Direttivo non possono agire in nome dell'Associazione se non previa delibera del Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario e svolge le mansioni di cui all'art. 28. . Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno rispettivamente per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale. Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato ad ogni consigliere almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la trascrizione e la sottoscrizione del relativo verbale nel libro verbali. É fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. Qualora un consigliere non dovesse partecipare a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, sarà considerato dimissionario.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente; in caso di loro assenza od impedimento, da altro consigliere nominato dai presenti. In ragione della natura geograficamente dispersa dell'associazione, che richiede l'uso prevalente di efficaci mezzi di comunicazione a distanza, ed allo scopo di favorire l'operatività interna, ai fini del presente statuto, e salvo ove diversamente specificato, per "comunicazione scritta" si intende lettera raccomandata, fax, messaggio di posta elettronica o altro mezzo che comunque consenta l'identificazione certa del mittente e la conoscibilità del contenuto da parte del destinatario e che tale risulti definito nel regolamento interno. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:
a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
b) convocare l'assemblea;
c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
f) acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, accettare eredità e legati, assumere obbligazioni anche cambiarie e stipulare mutui anche ipotecari, fare qualsiasi operazione presso le banche ed ogni ufficio pubblico e privato, stipulare ed utilizzare aperture di credito e finanziamenti di ogni tipo, nonché rinunciare alle stesse, promuovere azioni giudiziarie di ogni tipo ed in ogni grado, fare compromessi e transigere, nominare arbitri, anche amichevoli compositori, procuratori speciali, consulenti e periti, stabilendo il corrispettivo delle relative prestazioni;
g) determinare l'impiego dei mezzi finanziari e delle risorse dell'associazione;
h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dalla legge o dal presente statuto espressamente rimessa alla competenza dell'assemblea. Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione; inoltre, assolve normalmente le funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione. Dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. Il Rappresentante legale dell'Associazione può sottoporre a referendum abrogativo le delibere prese ove ciò sia richiesto da almeno un membro del C.D., o dal Rappresentante stesso, tramite invio/ricezione di appositi questionari via posta elettronica con le analoghe modalità dell'art. 19. Il referendum è valido se la maggioranza semplice dei votanti ha espresso la volontà di abrogare la delibera. I risultati delle votazioni e delle preferenze espresse devono essere comunicati a cura del Rappresentante a tutti gli aderenti. Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno. Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, comunicato ad ogni associato almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.
L'assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'Articolo 20 C.C.
L'assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.
E' ammessa la possibilità che le riunioni assembleari si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.
Verificandosi questi requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la redazione e la sottoscrizione del relativo verbale. L'assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto, e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto. Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota annua di associazione.
Nell'assemblea ciascun associato, purché maggiorenne, quale che sia la categoria di associati a cui appartiene, ha diritto ad un voto.
Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare,mediante delega scritta, da altro associato avente analogo diritto di voto anche se membro del Consiglio, salvo, in questo caso, per le deliberazioni in merito a responsabilità di consiglieri. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario.
Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'Articolo 21 C.C. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei presenti.
In alternativa all'Assemblea, può essere indetta - indipendentemente dalle cause di convocazione, ma con esclusione dello scioglimento dell'Associazione - una votazione via posta elettronica o ordinaria (per gli aderenti che non dispongano di e-mail), con stessi tempi di convocazione e secondo le modalità dell'art. 19.
La votazione è valida in prima istanza indipendentemente dal numero dei votanti, e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, con votazione palese, eccetto per le modifiche dello Statuto per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, considerati pertanto come presenti. I voti devono pervenire all'e-mail specificato dal Rappresentante ed entro i termini da esso indicati. Non è ammesso il voto per delega.
I risultati delle votazioni e le preferenze espresse devono essere comunicati a cura del Rappresentante a tutti gli aderenti, annotati nel Registro delle assemblee e delle delibere, e controfirmati da un membro del C.D. I soci che ne faranno richiesta potranno ricevere una copia integrale dei verbali assembleari, previo pagamento del supporto e delle spese di duplicazione. L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro il 30 aprile il bilancio preventivo del successivo esercizio, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per le attività istituzionali e per quelle ad esse direttamente connesse. Lo scioglimento o la trasformazione dell'Associazione Il Coniglio Solidale sono deliberati ai sensi degli art. 28 e 36-42 del C.C. Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile, art. 36-42.
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
amministrazione
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
assemblee
Art. 19
Art. 20
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
BILANCIO DELLE ATTIVITA'
Art. 26
scioglimento
Art. 27
controversie
Art. 28
DISPOSIZIONE FINALE
Art. 29